COMUNE DI BORNO
- Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è
effettuato mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. - Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Piazza Giovanni Paolo II, 1
25042 BORNO (BS)
Tel. 0364/41000
Fax 0364/310615
E-mail: uff.tributi@comune.borno.bs.it
Pec protocollo@pec.comune.borno.bs.it
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/10/2021
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 19/06/2023
Data iniziale di pubblicazione: 19/06/2023
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 19/06/2023
Data iniziale di pubblicazione: 19/06/2023
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Data iniziale di pubblicazione: 19/06/2023
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Delibera di C.C. n.10 del 22/04/2024
Data iniziale di pubblicazione: 22/04/2024
Ultimo aggiornamento: 07/05/2024
Delibera tariffe tari 2024
Data iniziale di pubblicazione: 22/04/2024
Ultimo aggiornamento: 07/05/2024
Allegato alla deliberazione di C.C. n.5 del 13/03/2023
Data iniziale di pubblicazione: 13/03/2023
Ultimo aggiornamento: 27/10/2023
Data iniziale di pubblicazione: 30/09/2023
Ultimo aggiornamento: 19/10/2023
Data iniziale di pubblicazione: 30/09/2023
Ultimo aggiornamento: 19/10/2023
Data iniziale di pubblicazione: 30/05/2022
Ultimo aggiornamento: 10/01/2023
Data iniziale di pubblicazione: 30/05/2022
Ultimo aggiornamento: 10/01/2023
Parte Terza - Regolamento TA.RI.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/10/2021
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/10/2021
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 24 – TARI - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità.
Art. 25 – TARI - Riduzioni per il recupero per le utenze non domestiche
1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò
abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 661
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al
prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero – con esclusione degli
imballaggi secondari e terziari – per il 50% del costo unitario (CU = €/Kg.) ricavabile dal rapporto tra i costi
variabili e la quantità di rifiuti attribuiti alle utenze non domestiche.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il
mese di aprile dell’anno successivo, consegnando la documentazione dimostrante l’avvio al recupero.
Art. 26 – TARI - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una
distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
strada pubblica.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una
distanza di oltre 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla
strada pubblica.
Art. 27 – TARI – Agevolazioni
1. La tariffa, sia nelle componente fissa che variabile, può essere ridotta fino al 50% per i nuclei
familiari in condizioni di grave disagio economico, previa presentazione di apposita istanza e in
base agli indirizzi deliberati con deliberazione di giunta comunale.
2. Sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o
per le seguenti attività:
• gli uffici e magazzini comunali;
• la biblioteca comunale e la sala congressi;
• gli impianti sportivi e la palestra comunale;
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• gli ambulatori medici di uso pubblico;
• il museo “Magnolini”;
• l'asilo nido;
• il centro anziani;
• l'Oratorio;
• l'ufficio della Pro-Loco e la sede delle varie associazioni locali.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 28 – TARI - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Art. 30 – TARI – Modalità di versamento:
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/10/2021
Prima rata 07/12/2020 pari al 50%
Seconda rata 07/01/2021 pari al 50%
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Art. 1 – IUC – Istituto del ravvedimento operoso
1. L’Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall’articolo 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 e
prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il
versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del
tipo di violazioni.
2. Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e
può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni
operative.
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Art. 2 – IUC – Modalità applicative
1. La sanzione prevista è ridotta nella misura stabilita dalle norme che regolano la materia, sempreché la
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano
avuto formale conoscenza secondo le disposizioni previste dalla normativa.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il contribuente che si avvale di tale istituto provvede a darne apposita comunicazione all’Ufficio
Tributi.
4. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
Titolo II
Istituto dell’accertamento con adesione
Art. 1 – IUC – Accertamento con adesione
1. E’ introdotto in questo Comune l’istituto dell’accertamento con adesione con l’obiettivo di semplificare
e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i
contribuenti, instaurando con i medesimi una maggiore collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e
particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Competente alla definizione dell’accertamento con l’adesione del contribuente è il Funzionario
Responsabile di cui all’art. 2, Parte prima, del presente regolamento.
3. L’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si
estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti
sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di
un’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
5. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di
elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; per cui, esulano dal campo applicativo dell’istituto le
questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base
di elementi certi.
6. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare,
mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Art. 2 – IUC – Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione per iniziativa dell’ufficio
1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l’ufficio può esperire
preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.
2. Il Funzionario Responsabile, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai
soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) Gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l’accertamento suscettibile di adesione;
b) Gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
c) I periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
d) Il giorno, l’ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con
adesione.
3. In caso di più contribuenti, l’ufficio deve comunicare l’invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire
a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione
chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
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4. Il contribuente fino a sette giorni prima della data prevista per la comparizione, può depositare presso
l’ufficio motivata richiesta di differimento della suddetta data e comunque non oltre i trenta giorni
successivi.
Art. 3 – IUC – Effetti della mancata comparizione del contribuente
1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del
procedimento e la conseguenza di precludere l’accesso al procedimento su iniziativa del contribuente. Del
mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Funzionario
Responsabile, senza l’obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.
Art. 4 – IUC – Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica
dell’avviso di accertamento
1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui
all’art. 2, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento
della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all’Ufficio Protocollo, indicando il proprio
recapito telefonico.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento
notificati.
3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
4. L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare
con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione
dell’accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l’istanza di accertamento con adesione
siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il
contribuente può, in sede di presentazione dell’istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la
definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l’avviso,
limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E’ facoltà del funzionario
responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell’accertamento con adesione.
6. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del
tributo.
7. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento
con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.
8. È inammissibile l’istanza di accertamento con adesione presentata:
a) Per la definizione di elementi che esulano dall’ambito di applicazione dell’istituto;
b) Per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
c) Oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento;
9. Entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza il funzionario responsabile:
a) Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da
inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) Formula, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire per la definizione in
contraddittorio dell’accertamento, indicando l’ora, la data ed il luogo della comparizione.
10. L’accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.
11. All’atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamento.
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Art. 5 – IUC – Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell’avviso di
accertamento
1. Anche prima della notifica dell’avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento
con adesione.
2. L’istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all’articolo precedente, non può essere
inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.
Art. 6 – IUC – Contradditorio ed esito negativo del procedimento
1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le
precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell’accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla
definizione dell’accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di
comparizione indicata nell’invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell’accertamento con adesione il Funzionario Responsabile
deve compiere un’attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell’accertamento,
delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell’operazione, nonché degli
oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all’esigenza di acquisire ulteriori elementi
istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione
dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato
dall’incaricato del procedimento.
7. In caso di esito negativo del procedimento l’Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di
accertamento.
Art. 7 – IUC – Atto di accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell’atto suddetto, oltre all’indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la
pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e
la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
a) Gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
b) I percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
c) I criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
d) La liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della
definizione.
Art. 8 – IUC – Perfezionamento della definizione
1. L’accertamento con adesione si perfeziona, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento
delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima.
2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell’atto stesso.
3. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l’atto di accertamento
con adesione non produrrà effetti.
4. In tale ipotesi, se l’invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento,
riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria ivi contenuta.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
E' possibile effettuare una richiesta di rimborso o sgravio della Tassa Rifiuti presentando la richiesta all'ufficio protocollo dell'Ente.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento è possibile effettuare la richiesta all’indirizzo: uff.tributi@comune.borno.bs.it.
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 14/01/2021
Il presente modulo, compilato e sottoscritto, andrà inviato a mezzo PEC o E-Mail all'indirizzo: protocollo@pec.comune.borno.bs.it oppure consegnato manualmente all'Ufficio Tributi. Allegato alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data iniziale di pubblicazione: 01/12/2021
Ultimo aggiornamento: 29/12/2021
Data iniziale di pubblicazione: 14/01/2021
Ultimo aggiornamento: 08/10/2021